Art. 7.

      1. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.
      2. Se ai fini della redazione della relazione finale di cui al comma 1 non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
      3. La Commissione, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti dell'inchiesta.
      4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.
      5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 4 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      6. Le stesse pene di cui al comma 5 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

 

Pag. 6